Sabato, 17 Gennaio 2015 19:50

CPAE

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Regolamento del Consiglio per gli Affari Economici

Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Art. 1: Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della parrocchia ss. Pietro e Paolo in Oppido Lucano, costituito dal Parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

Art. 2: Fini

Il CPAE ha i seguenti scopi:

a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;

b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;

c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 § 2 per le parrocchie affidate ai Religiosi;

d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;

e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can 1284 §2,9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3: Composizione

Il CPAE è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli (sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi, religiose e laici), nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto ed economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del CPAE durano in carica tre anni (o cinque anni) e il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Art. 4: Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 5: Presidente del CPAE

Spetta al Presidente:

            a ) convocare e presiedere il CPAE;

            b) fissare l'ordine del giorno di ciascuna riunione.

Art. 6: Poteri del Consiglio

Il CPAE ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 §3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art. 7: Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce almeno una volta al trimestre (oppure una volta a quadrimestre) nonchè ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatto a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Alle riunioni del CPAE potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8: Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più mebri del CPAE il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominarne i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9: Esercizio

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal   1° gennaio al 31   dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto al Vescovo diocesano.

Art. 10: Informazioni alla comunità parrocchiale

Il CPAE presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sull'utilizzazione delle offerte ricevute     dai fedeli (can 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11: Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12: Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

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