Sabato, 17 Gennaio 2015 19:48

Scheda di idoneità dei padrini

Scritto da

Certificato di idoneità per il padrino/madrina

   Archidiocesi di Acerenza

Parrocchia ss. Pietro e Paolo

Oppido Lucano (Pz)

Scheda di presentazione del Padrino e/o della Madrina

A conferma dell’accettazione consapevole di questo importante compito, i padrini e le madrine sono pregati di leggere, valutare e compilare la sottostante dichiarazione, sottoscrivendola poi alla presenza del Parroco della loro parrocchia di residenza.

Dichiarazione.

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________

Figlio/a di __________________________________________________________________

Nato/a il ______________________________________ a ___________________________

Domiciliato/a nella parrocchia ________________________________________________

comune di _______________________ diocesi di __________________________________

Consapevole degli impegni che mi assumo davanti a Dio nell’accettare il compito di Padrino/madrina al battesimo/cresima di ______________________________________ della parrocchia di __________________

Presa visione delle indicazioni della Chiesa, dichiaro in coscienza davanti al Signore:

* di essere battezzato e cresimato;

* di credere a tutto ciò che la Chiesa cattolica annuncia e professa nel Credo;

* di non professare o propagandare dottrine contrarie alla Chiesa Cattolica;

* di non essere iscritto a sette o movimenti condannati dalla Chiesa;

* di essere assiduo alla pratica religiosa individuale e comunitaria (preghiera, santa messa domenicale, Confessione e Comunione);

* di fare del mio meglio per vivere una vita coerente al vangelo;

* di non avere una vita matrimoniale in contrasto con l’insegnamento della Chiesa cattolica (divorziato, convivente, sposato solo civilmente);

* di voler collaborare con i genitori e con la comunità all’educazione cristiana del battezzando/cresimando.

Firma del padrino/della madrina

Il dichiarante/ la dichiarante appartiene a questa parrocchia e ha sottoscritto davanti a me la presente dichiarazione.   

Oppido Lucano, ________________

                                                                                                         Il parroco

                                                                                             ______________________                                                                        


Norme generali

Padrini e madrine del battesimo e della confermazione (cresima)

  1. E’ usanza antichissima della Chiesa dare al battezzando e al cresimando un padrino o una madrina. I genitori sono i primi responsabili dell’educazione cristiana dei figli con la parola e l’esempio. Il padrino o la madrina sono chiamati a collaborare con i genitori in tale opera educativa e, a volte, a supplire, in rappresentanza della comunità cristiana, alla carenza o alla mancanza dei genitori nella loro missione di educatori nella fede dei figli.
  2. Non si tratta quindi di un compito solo onorifico e limitato al momento della celebrazione del rito; anzi, questo impegno si estende sia alla fase di preparazione al sacramento, sia alla lunga e difficile opera di formazione di una matura personalità cristiana e si realizza con l’esempio personale di una coerente vita cristiana, con la preghiera e con il consiglio ( cfr C.D.C. can. 774 § 2).
  3. E’ dovere del parroco appurare se il padrino o la madrina scelti abbiano i requisiti per adempiere il loro compito ( cfr can 874; can. 893).

Perché una persona sia ammessa all’incarico di padrino-madrina, è necessario che:

* sia scelta dai genitori o da chi ne fa le veci (oppure, mancando questi, dal parroco) e abbia la capacità e l’intenzione di svolgere bene questo ufficio;

* abbia compiuto i sedici anni ( a meno che il Vescovo diocesano abbia stabilito un’età diversa);

* sia appartenente alla chiesa cattolica e abbia ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana ( il battesimo, la confermazione, la penitenza e l’eucaristica);

* conduca una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che assume; in particolare non possono svolgere questo compito coloro che vivono in situazioni matrimoniali oggettivamente irregolari ( come i divorziati risposati, i conviventi, coloro che hanno contratto matrimonio solo civile) oppure coloro che hanno abbandonato completamente la pratica religiosa o che, avendo ripudiato la fede cattolica, aderiscono a sette o movimenti e organizzazioni contrari alla Chiesa;

* non sia reso inabile da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

*non sia il padre o la madre del battezzando o del cresimando.

     4. E’ quindi importante che i genitori tengano presenti queste indicazioni nella scelta del padrino o della madrina.

E la parrocchia farà il possibile perché le persone scelte per quest’incarico abbiano almeno un incontro, prima della celebrazione del sacramento, affinché venga loro spiegato il significato e i doveri del compito che assumono e anche il seno e lo svolgimento del rito sacramentale (can 851 § 2 ).

Norme particolari

Padrino e madrina del battesimo

  1. E’ loro compito, insieme ai genitori, presentare al battesimo il battezzando bambino e, allo stesso tempo, cooperare perché il battezzato, crescendo, possa vivere una vita cristiana conforme al battesimo ricevuto e adempiere con fedeltà gli impegni annessi ( can. 872).
  2. E’ consentito un solo padrino o una sola madrina oppure un padrino e una madrina insieme (can. 873).
  3. I genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano (can 855).

Padrino e madrina della confermazione

  1. Suo compito è di presentare il cresimando al ministro della confermazione e, poi, di aiutare il confermato (cresimato) a comportarsi come vero testimone di Cristo e adempiere fedelmente gli impegni annessi al sacramento ricevuto (can 892).
  2. E’ conveniente (non obbligatorio) affidare questo compito allo stesso padrino o alla stessa madrina del battesimo, in quanto la confermazione è strettamente legata al battesimo, di cui costituisce l’arricchimento e il perfezionamento (can. 893 § 3).
Ultima modifica il Sabato, 27 Agosto 2016 14:35
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